Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Assegno divorzile - Revisione - Decorrenza del nuovo importo - Poteri del giudice.
In sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo, fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12708 del 10/05/2023 (Rv. 667755 - 01)
Corte
Cassazione
12708
2023