Esecuzione forzata - opposizioni - Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Credito che matura periodicamente di mese in mese - Diritto al pagamento in unica soluzione in sede esecutiva - Insussistenza.
Il titolare del diritto all'assegno mensile di mantenimento, riconosciuto per il coniuge o per i figli minori non autosufficienti con provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, non può pretenderne il pagamento in unica soluzione dal debitore gravato, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico in sede esecutiva, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola, di mese in mese), né il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione) può provvedere direttamente a detta capitalizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708
Corte
Cassazione
12216
2023