Concordato preventivo – Procedimento ex art. 162 l.fall. - Necessaria coincidenza del suo oggetto con quanto indicato nel decreto di convocazione - Esclusione.
In tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 1621. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21597 del 20/07/2023 (Rv. 668678 - 01)