Opere di sostegno a tutela delle strade - Obbligo di manutenzione a carico dei proprietari dei fondi adiacenti - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18258 del 17/09/2015
In tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, cod. strada, a provvedere alla manutenzione dell'opera di sostegno realizzata lungo la strada purché assolva alla funzione essenziale di contenimento del terreno di proprietà del privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale), senza che assuma rilievo l'esistenza di una attitudine accessoria dell'opera (o del muro) a delimitare e a conformare la sede viaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18258 del 17/09/2015