Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto marittimo di cose in generale - vettore - responsabilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12087 del 10/06/2015
Operazioni di caricamento e stivaggio della merce - Natura - Svolgimento affidato ad un ausiliario del vettore - Azione risarcitoria esperita dal destinatario della merce per danni riscontrati alla consegna - Termine prescrizionale - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12087 del 10/06/2015
Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - spedizione e trasporto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12087 del 10/06/2015
In tema di trasporto internazionale marittimo, ed alla stregua della disciplina desumibile sia dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, che dall'artt. 422 cod. nav., le operazioni di caricamento e stivaggio della merce riguardano attività accessorie al trasporto e rientrano nella sfera di rischio, costo e responsabilità del vettore, potendo eventuali clausole derogatrici (quali, nella specie, quella "free in, liner out") incidere sulle spese, e non sulla responsabilità, di quest'ultimo; ne consegue che quando quelle attività vengano rese da un soggetto qualificabile come suo ausiliario, l'azione risarcitoria esercitabile dal destinatario della merce, per i danni dalla stessa subiti per effetto di negligenza o colpa nel loro svolgimento, è soggetta al termine di prescrizione annuale sancito dall'art. 438 cod. nav. e dall'art. VI, quarto comma, della citata Convenzione, restando, invece, inapplicabile la corrispondente normativa riguardante l'appalto di servizi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12087 del 10/06/2015