Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - destinatario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24696 del 24/11/2009
Alienazione di bene pignorato - Pagamento del canone di locazione effettuato al terzo acquirente - Giudizio diretto a farne dichiarare l'inefficacia - Litisconsorzio necessario nei confronti del terzo - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Nel giudizio volto a far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2913 cod. civ., del pagamento dei canoni di locazione effettuato dal conduttore di un immobile pignorato in favore del terzo che abbia acquistato il bene con atto successivo al pignoramento, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del predetto terzo, potendo l'inefficacia costituire oggetto di mera eccezione, opponibile a chi rivendichi un qualunque effetto negoziale incompatibile con il pignoramento e con i diritti del creditore pignoratizio, senza necessità che venga emessa una pronuncia in via principale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto, ove non siano in questione effetti che possano coinvolgere i diritti di terzi non evocati in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24696 del 24/11/2009