Deroga all'uso della lingua italiana nel processo civile – Cass. n. 19042/2021
Trentino-Alto Adige - uso della lingua tedesca e del LADINO - Processo civile - Bilinguismo ex artt. 20-27 d.P.R. n. 574 del 1988 - Applicabilità ai soli cittadini italiani - Esclusione - Fondamento - Principio di non discriminazione - Fattispecie.
La deroga all'uso della lingua italiana nel processo civile, prevista dagli articoli da 20 a 27 del d.P.R. n. 574 del 1988, che introducono il principio del bilinguismo nel processo davanti al giudice della Regione Trentino-Alto Adige, può essere estesa anche a soggetti diversi dai cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, nel rispetto del principio di non discriminazione che permea il trattamento dei cittadini della UE, come affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 27 marzo 2014 (causa C-32272013). (Nella specie la S.C. ha escluso la nullità del giudizio, introdotto da un cittadino austriaco con atto di citazione scritto in tedesco e proseguito in italiano come processo monolingue, sul rilievo che questi non aveva mai sollevato alcuna eccezione sul punto, avendo, al contrario, rinunciato alla traduzione degli atti).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19042 del 06/07/2021 (Rv. 661693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_122, Cod_Proc_Civ_art_156