Trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore – Cass. n. 4796/2022
Famiglia - potestà dei genitori - Diritto del minore al mantenimento di rapporti continuativi con entrambi i genitori - Diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU - Trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore - Interesse primario del minore ed interesse dei genitori - Apprezzamento del giudice di merito - Fondamento.
Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022 (Rv. 664020 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_0155