Esecuzione forzata - riassunzione del processo esecutivo - Sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti - Termine per la riassunzione - Natura - Termine "ad quem" - Configurabilità - Conseguenze.
Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., il termine di dieci giorni previsto per la riassunzione del processo ad opera della parte interessata si configura come un termine "ad quem", con la conseguenza che il creditore ben può proporre l'istanza per la fissazione dell'udienza per la prosecuzione anche prima della scadenza del termine della sospensione, diretta pertanto alla riattivazione una volta che tale termine sia spirato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7877 del 10/03/2022 (Rv. 664408 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624
Corte
Cassazione
7877
2022