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Impugnativa di licenziamento – Cass. n. 10285/2023

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Inclusione - Fondamento.

 

In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10285 del 18/04/2023 (Rv. 667407 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_669_2, Cod_Proc_Civ_art_669_3

 

Corte

Cassazione

10285

2023