767. (Alterazioni nello stato dei sigilli)
Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo IV: dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni capo I: disposizioni generali capo II: dell'apposizione e della rimozione dei sigilli sezione I: dell'apposizione dei sigilli sezione II: della rimozione dei sigilli - 767. (alterazioni nello stato dei sigilli)
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Articolo vigente
Art. 767. (Alterazioni nello stato dei sigilli)
1. L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
2. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice (1), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.
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COMMENTI
(1) Parola così sostituita dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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