Deduzione della sottoscrizione del lodo in data diversa da quella risultante e conseguente tardività del deposito - Querela di falso - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014
Qualora, con l'impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014