Liquidazione diretta di spese, compensi e onorari - Natura di proposta contrattuale - Accettazione delle parti del giudizio arbitrale - Necessità - Mancanza - Interesse ad impugnare - Insussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20371 del 26/09/2014
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20371 del 26/09/2014