arbitrato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009
Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. (Nella specie, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui, pur in presenza della previsione del necessario accordo delle parti per ricorrervi, il tenore della clausola compromissoria non lasciava dubbi sulla necessità del dissenso o della impossibilità di una delle parti perché si potesse derogare alla clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009