Delibazione preliminare da parte del giudice adito - Necessità - Verifica favorevole - Rinvio innanzi agli arbitri - Vincolatività della delibazione - Esclusione - Pronunzia affermativa sulla giurisdizione - Efficacia di giudicato della predetta delibazione - Configurabilità.
In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013