Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016