Compromesso o clausola compromissoria - Indicazione della categoria di appartenenza del nominando arbitro - Scelta dell'arbitro, in sede giudiziale, ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Nomina al di fuori della categoria indicata - Possibilità -Esclusione - Limiti - Fondamento.
La nomina dell'arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria in relazione alla designazione di soggetti dotati di particolari qualità o appartenenti a determinate categorie, atteso che l'intervento del presidente del tribunale è di tipo integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia "contra legem" o non più concretamente attuabile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7956 del 20/04/2016