Nullità parziale - Disciplina ex art. 22 legge n. 25/1994 - Doveri della corte di appello.
L'art. 830, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 22 delle legge 5 gennaio 1994, n. 25, impone ala corte di appello, nel caso di accoglimento dell'impugnazione per nullità del lodo per un vizio che incida soltanto su una parte di esso, di accertare se detta parte sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie parti della pronuncia arbitrale, ed all'esito di tale accertamento di dichiarare la nullità parziale del lodo, così limitando la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero di pronunciarne la nullità totale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 28/05/2003