Responsabilità per inadempimento del mandato collettivo ricevuto - Configurabilità - Perdita del compenso e obbligo di risarcire il danno - Possibilità di esser sostituito, ai sensi dell'art. 813, terzo comma, cod. proc. civ..
L'arbitro che rifiuti di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, così determinandone la nullità, è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno, salva la possibilità di esser sostituito, ai sensi dell'art. 813, terzo comma cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001