Impugnazione - per nullita - deducibilita dell'irregolarita - preclusione.*
Fuori delle ipotesi di cui agli artt 829 n 3 e 812 cod proc civ, l'irregolare composizione del collegio arbitrale, per difetto della qualificazione richiesta dalla clausola compromissoria per i componenti il collegio, non puo essere dedotta per la prima volta in Sede di impugnazione del lodo davanti al giudice ordinario. In questo caso l'irregolarita appare sanata dal silenzio della parte, equivalente alla volonta di rinunciare alla relativa eccezione, nel corso del procedimento arbitrale. ( Conf 1060/71, mass n 351086; 2253/66, mass n 324395).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 476 del 15/02/1973