Arbitrato - arbitrato estero - Legge n. 25 del 1994 – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25018 del 30/11/2007
Disciplina transitoria dell'art. 27, comma quinto, legge citata - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 5, della legge n. 25 del 1994, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui, prevedendo che la disciplina dell'arbitrato internazionale è inapplicabile se il procedimento arbitrale è iniziato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (18 aprile 1994), determinerebbe disparità di trattamento tra i "compromittenti" che in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge sull'arbitrato internazionale non avevano proposto ancora nessun atto della procedura arbitrale e quelli che avevano appena instaurato il processo; infatti le difficoltà sostanziali e processuali, che discenderebbero dall'applicazione della nuova legge ai procedimenti arbitrali in corso rendono ragionevole e coerente la scelta del legislatore.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25018 del 30/11/2007