Contraddittorietà interna della motivazione - Rilevanza - Limiti.
L'impugnazione per nullità del lodo "ex" art. 829, numero 4, cod. proc. civ. deve ritenersi consentita in tutti i casi in cui la contraddittorietà tra le varie statuizioni del dispositivo, o tra motivazione e dispositivo, si traduca nella impossibilità di comprendere la "ratio decidendi" della pronunzia, includendosi in detta causa di nullità anche la contraddittorietà interna della motivazione stessa, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio" e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004