Pregiudiziale penale - Applicabilità dell'art. 819 nel testo anteriore alla legge n. 25 del 1994 - Esclusione - Disciplina di cui agli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. abrog. - Applicabilità.
In tema di giudizio arbitrale, la disciplina dettata dall'art. 819 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 25 del 1994) per le questioni incidentali che non possono costituire oggetto di giudizio arbitrale, prevedendo la proposizione, a cura delle parti, di domanda davanti al giudice competente, non può riferirsi ad una pregiudiziale penale, bensì solo a pregiudiziale civile o amministrativa, potendo solo in tali casi il relativo giudizio essere introdotto da una domanda di parte, con la conseguenza che, in caso di pregiudiziale penale, deve ritenersi applicabile anche all'arbitrato rituale la disciplina dettata dagli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen. (del 1930).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7358 del 27/07/1998