Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013