Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/02/2011
Principio di libertà delle forme - Applicabilità - Conseguenze - Disciplina del giudizio ordinario di cognizione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di ammissione ed espletamento di prova testimoniale.
Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/02/2011