Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 473 del 12/01/2006
Disciplina del procedimento - Mancata previsione di un vincolo all'osservanza della procedura ordinaria - Conseguenze - Facoltà degli arbitri di derogare alla disciplina del giudizio di cognizione - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Memorie - Fattispecie in tema di indicazione di luoghi diversi per il deposito.
In tema di arbitrato, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, sono valide le più diverse ed articolate forme che essi vengano a scegliere per l'istruzione e la decisione della lite, quand'anche deroghino alle prescrizioni dettate dalle norme sul rito civile di cognizione, purchè sia rispettata la fondamentale esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la nullità del lodo, in relazione alla scelta degli arbitri di articolare in più luoghi il deposito delle memorie, per assicurare a tutte le parti ed ai componenti del collegio un adeguato "spatium deliberandi").
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 473 del 12/01/2006