Distinzione dall'arbitrato interno - Criterio - Sede determinata dalle parti o dagli arbitrati - Rilevanza - Luogo di svolgimento di fatto del giudizio - Irrilevanza.
Il criterio di distinzione tra arbitrato interno e arbitrato estero è dato dalla sede, determinata all'inizio della procedura arbitrale dalle parti o, in mancanza, dagli arbitri nella loro prima riunione ai sensi dell'articolo 816 cod. proc. civ. e nessun rilievo assume il luogo di effettivo svolgimento del giudizio arbitrale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 18/02/2000