Insostituibilita - attribuzione della controversia all'ago.*
A norma dell'art.811 cod. proc. civ. se, per qualsiasi motivo, venga a mancare taluno degli arbitri nominati,alla sua sostituzione si provvedera secondo quanto eventualmente stabilisce al riguardo il compromesso, o, in Mancanza, dal Presidente del tribunale del luogo in cui e stato stipulato il compromesso medesimo. Non puo, pero, farsi luogo alla sostituzione degli arbitri venuti a mancare, e conseguentemente la cognizione spetta al giudice ordinario, nel caso che risulti che le parti abbiano inteso devolvere la controversia a determinati arbitri intuitu personae. ( Conf. N. 1029-55).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 198 del 23/01/1967