Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della r
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio – Tardività - Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_417, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_817