Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1189 del 20/01/2006
Nomina degli arbitri o numero degli stessi e criteri della nomina - Disciplina ex art. 809 cod. proc. civ. nel testo originario, anteriore alla modifica di cui alla legge n. 25 del 1994 (applicabile nella specie "ratione temporis") - Previsione a pena di nullità nel compromesso o nella clausola - Necessità di materiale inserimento nel relativo documento - Esclusione
Rinvio espresso ad altro regolamento predisposto dalle parti o da un terzo - Sufficienza - Clausola carente di siffatti elementi - Integrazione del contenuto mediante il ricorso a fonte di eteroregolamentazione statuale (nella specie, art. 32 legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 216 del 1995, successiva alla stipulazione ) - Ammissibilità - Esclusione.
L'art. 809 cod. proc. civ., nel testo (applicabile nella specie "ratione temporis") vigente anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 25 del 1994, prevedeva, con espressa comminatoria di nullità, che il compromesso o la clausola compromissoria dovessero contenere la nomina degli arbitri o stabilirne il numero e le modalità di nomina, pur consentendo di fare riferimento, per i relativi criteri, ad un regolamento già esistente, predisposto dalle parti o da terzi, idoneo ad integrare la previsione contrattuale, sempre che attraverso tale procedimento di integrazione la volontà dei contraenti fosse compiutamente definita. Pertanto, la clausola priva di qualsiasi indicazione al riguardo non poteva essere integrata attraverso una fonte di eteroregolamentazione statuale (nella specie identificata nell'art. 32 della legge n. 109 del 1994, come sostituito dalla legge n. 216 del 1995, intervenuta successivamente alla stipulazione).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1189 del 20/01/2006