Arbitrato - competenza - in genere - Arbitrato – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004
Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Conseguenze - Decisione del giudice di merito - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Proposizione dell'eccezione di compromesso solo in appello - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè va riguardata come decisione pronunziata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendo la motivazione, in quanto l'eccezione di compromesso era stata sollevata solo in appello ed era pertanto da ritenersi inammissibile).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004