Arbitrato - competenza - eccezione di incompetenza – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999
Formulazione nel corso dell'ultima udienza dinnanzi al collegio arbitrale - Tempestività - Comportamento processuale precedentemente tenuto dalla parte - Incompatibilità con la volontà di avvalersi dell'eccezione - Valutazione di fatto rimessa al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
In tema di giudizio arbitrale, le questioni concernenti la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria devono essere eccepite nel corso del procedimento arbitrale a norma dell'art. 817 cod. proc. civ., non potendo, in mancanza, il relativo vizio essere dedotto per la prima volta nel procedimento di impugnazione del lodo per nullità; l'adempimento dell'onere di eccezione suddetto, tuttavia, non è correlato ad un preciso segmento del procedimento arbitrale, essendo previsto nel citato art. 817 come unico limite temporale il "corso del procedimento arbitrale" e ben potendo perciò l'eccezione ritenersi tempestiva anche se formulata soltanto nel corso dell'ultima udienza tenutasi dinanzi al collegio arbitrale; peraltro, la valutazione del comportamento processuale della parte anteriormente alla proposizione dell'eccezione, al fine di verificare la sussistenza o meno di una accettazione del contraddittorio incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione, costituisce oggetto di "quaestio voluntatis" implicante apprezzamento del fatto (processuale) riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se ed in quanto adeguatamente motivato ed esente da errori logici.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999