Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per revocazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994
Lodo - Impugnazione per nullità nei casi previsti da nn. 4 e 5 dell' art. 395 cod. proc. civ. - Esclusione - Sentenza relativa all'azione di nullità del lodo - Revocazione - Ammissibilità - Motivi.
L'art. 831 cod. proc. civ., che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 dello stesso codice, quanto per le sentenze per le quali sia esperibile l'impugnazione per nullità, non implica che ai tassativi casi in cui, secondo la previsione dell'art. 829 è ammessa l'impugnazione per nullità - la quale è circoscritta alla denuncia di vizi afferenti l'essenziale regolarità del procedimento e della sentenza arbitrali - si debbano aggiungere i casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ.. Residua, comunque, il rimedio della revocazione avverso la sentenza che pronuncia sull'azione di nullità del lodo, sentenza da considerarsi emessa in grado di appello agli effetti dell'art. 395 cod. proc. civ. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994