Arbitri - Autorizzazione a pronunciare secondo equità - Conseguenze - Lodo - Impugnazione per nullità per "errores in indicando" - Inammissibilità.
Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati dalla rigorosa osservanza delle norme di diritto, avendo facoltà di ricorrere ai criteri e principi di prudenza e di opportunità che appaiano più equi alla loro coscienza, con la conseguenza che resta preclusa, ai sensi dell'art. 829, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., l'impugnazione per nullità del lodo per violazione delle norme di diritto sostanziale o in generale per "errores in iudicando".
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 07/08/1993