Impugnazione davanti a giudice privo di giurisdizione - "Translatio iudicii" - Termine per la riassunzione - Omessa indicazione - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015