Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 27/04/2011
Giudizio in unico grado innanzi alla corte d'appello - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione - Nullità - Art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Impugnazione del lodo arbitrale - Giudizio in unico grado innanzi alla corte d'appello - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione - Nullità - Art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è strutturato come giudizio di unico grado davanti alla corte d'appello, salvo il successivo ricorso per cassazione, e non già come giudizio di appello; pertanto, l'art. 291 cod. proc. civ. si applica direttamente e non in forza delle disposizioni in materia di impugnazione contenute nel titolo terzo del libro secondo del codice di rito, dovendo dunque il giudice, laddove ravvisi un vizio di nullità della notificazione dell'atto introduttivo suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., disporne la rinnovazione, con l'effetto che questa impedisce ogni decadenza, sia rispetto agli effetti sostanziali che a quelli processuali della domanda. (Principio enunciato dalla Corte con riguardo alla notificazione dell'impugnazione del lodo, in quanto eseguita presso il difensore nel giudizio arbitrale e non alla parte personalmente, nel regime anteriore al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9394 del 27/04/2011