Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003
Appalti delle amministrazioni non statali - Applicazione del capitolato generale d'appalto - Fondamento negoziale - Composizione del collegio arbitrale - Regolamentazione pattizia - Conseguenze - Irregolare costituzione - Deduzione nel giudizio arbitrale - Necessità.
In tema di appalti stipulati dalle amministrazioni non statali, poiché le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063/1962, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del collegio arbitrale finisce per rappresentare oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale; conseguentemente, la questione relativa alla legittimità della composizione di tale collegio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 cod. proc. civ. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003