Arbitrato - equità (arbitri amichevoli compositori) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011
Giudizio secondo equità - Applicazione di norme di diritto - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 822 cod. proc. civ., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino "a priori" la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, escludendo l'eccesso dai limiti del mandato per il mero fatto di non aver gli arbitri fatto espressamente cenno al carattere equitativo del giudizio e di aver, invece fatto riferimento a norme di diritto e ritenendo, altresì, non logicamente sostenibile l'incompatibilità delle ragioni di equità con l'utilizzo di criteri interpretativi del contenuto negoziale di atti giuridici).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011