Nomina di arbitri da parte del Presidente del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere
Nomina di arbitri da parte del Presidente del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata (nella specie - in cui due tribunali avevano proceduto alla nomina di un arbitro - il principio è stato applicato al ricorso proposto avverso il decreto di revoca della nomina e la successiva revoca, della revoca escludendone la decisività su diritti processuali delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11665 del 18/05/2007