Ricorso per ottemperanza - Lodo arbitrale - Consiglio di Stato decisione n. 2542 28/04/2011
Ricorso per ottemperanza - Lodo arbitrale - Consiglio di Stato decisione n. 2542 28/04/2011
Ricorso per ottemperanza - Lodo arbitrale - “il lodo arbitrale, già di per sé idoneo ad acquistare l'efficacia di cosa giudicata, una volta reso esecutivo con decreto del pretore, è titolo esecutivo nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 474, c.p.c. e costituisce presupposto per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2819, c.c. nonché titolo per la trascrizione o l'annotazione nei registri immobiliari e, come tale, è suscettibile di formare oggetto del giudizio d'ottemperanza” . Consiglio di Stato decisone n. 2542 28/04/2011
FATTO e DIRITTO
1. Con il lodo n. 33 del 2006, sottoscritto in data 26/7/2006, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 24/10/2006 e notificato in forma esecutiva in data 7/12/2006, al Comune di Napoli veniva ordinato di provvedere al versamento in favore della Pa. Co. Pacifico Costruzioni S.p.a. della somma di € 7.112.022,69 . ;
Con la sentenza in questa sede appellata il Primo Giudice ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società Paco Pacifico ai fini della completa ottemperanza al lodo arbitrale in esame. La stessa società propone appello avverso la declaratoria di inammissibilità e torna a lamentare il non completo adempimento, da parte del Comune di Napoli, degli obblighi derivanti dal lodo arbitrale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli.
Alla camera di consiglio del 3 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato.
2.1.Come esposto nella premessa del fatto che precede, il presente ricorso ha ad oggetto l'ottemperanza di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e non impugnato innanzi alla Corte d'Appello.
Il Consiglio ritiene che siano fondate le censure rivolte dall’appellante all’indirizzo della statuizione di inammissibilità pronunciata dal Giudice di primo grado.
Si deve, infatti, confermare il condivisibile orientamento interpretativo di questo Consiglio , che, già con riguardo al quadro normativo anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ha ritenuto ammissibile la proposizione del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell’esecuzione del lodo arbitrale dichiarato esecutivo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato , sez. V, 12 ottobre 2009 , n. 6241; 12 novembre 2001 , n. 5788; 1° marzo 2000 , n. 1089). .
Ad avviso di detto indirizzo ermeneutico, “il lodo arbitrale, già di per sé idoneo ad acquistare l'efficacia di cosa giudicata, una volta reso esecutivo con decreto del pretore, è titolo esecutivo nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 474, c.p.c. e costituisce presupposto per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2819, c.c. nonché titolo per la trascrizione o l'annotazione nei registri immobiliari e, come tale, è suscettibile di formare oggetto del giudizio d'ottemperanza” .
Il riferito orientamento giurisprudenziale ha trovato conforto anche nelle sopravvenute disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che - nel modificare la disciplina dell'arbitrato contenuta nel codice di rito civile - hanno ulteriormente qualificato il procedimento, il collegio ed il lodo arbitrale in termini di effettiva giurisdizionalità.
Sul punto, si appalesano significative, le disposizioni di cui agli articoli 813/bis (che, per ciò che concerne la responsabilità degli arbitri), 819/bis (che prevede il potere del collegio arbitrale di promuovere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di norme di legge, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e 824/bis c.p.c. (secondo cui <<il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria>>).
Il nuovo codice del processo amministrativo ha consacrato detta equiparazione prevedendo expressis verbis, all’art. 112, comma 1, lett.e, la proponibilità del rimedio dell’ottemperanza anche ai fini dell’ esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.
Deve quindi reputarsi ammissibile il ricorso per ottemperanza ai fini dell’esecuzione del lodo che qui viene in rilievo, che presenta i requisiti richiesti dalla giurisprudenza e confermati dalla sopravvenuta disciplina codicistica.
2.2.Tanto precisato in via pregiudiziale sull'ammissibilità del presente ricorso, il ricorso è nel merito fondato nei sensi di seguito precisati.
Dalla documentazione in atti si ricava infatti che, in sede di iscrizione fuori bilancio e successivo pagamento, in data 21.4.1998, della somma complessiva di euro 7.141.369,28, il Comune di Napoli non ha aggiornato il calcolo degli interessi dalla data del pignoramento (avvenuto il 31.12.2007) fino a quella, prima rammentata, dell’avvenuto pagamento. Gli interessi maturati ed i residui della sorte capitale devono allora essere computati nella misura complessiva di euro 49,542,28, misura indicata nella nota del Servizio di Edilizia Pubblica del Comune di Napoli 3.1.2011, prot. 01, sulla quale è intervenuta l’adesione della parte ricorrente all’odierna camera di consiglio.
A detto importo deve essere sommato l’importo complessivo di euro 272.064,00 - relativo alle parte delle spese corrisposte dall’appellante per il funzionamento del collegio arbitrale poste dal lodo a carico dell’amministrazione resistente (cfr. Ordinanza del Presidente del Tribunale di Napoli di liquidazione dei compensi al collegio arbitrale). Anche sull’ammontare di detta voce, iscritta dal Comune di Napoli come debito fuori bilancio con deliberazione C.C. n. 17 del 26.7.2010, si registra l’assenso dell’amministrazione comunale manifestato nella citata nota del Servizio di Edilizia Pubblica.
3. In accoglimento del ricorso per ottemperanza il Comune di Napoli va allora condannato, ai fini dell’integrale ottemperanza al lodo arbitrale di che trattasi, al pagamento della somma complessiva di euro 321,606, 28, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.
Va altresì disposta la nomina di un Commissario ad acta in caso di mancata adempimento della suddetta obbligazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso per ottemperanza proposto dalla Pa.Co pacifico Costruzioni s.p.a. e condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 321,606,28, oltre agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo.
Assegna a tal fine all’amministrazione intimata il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
In caso di ulteriore inottemperanza nomina come Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega.
Condanna infine il Comune di Napoli al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 3.000//00 (tremila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011
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