Impugnazione del lodo irrituale - Ricorso per cassazione proposto dal solo arbitro - Inammissibilità - Fondamento.
Il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato; sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull’impugnazione del lodo che sia stato proposto dal solo arbitro, il quale si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti, né potendo fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23571 del 09/10/2017