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compromesso - Clausola compromissoria - Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 723 del 14/01/2013

Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Controversia attinente al trasferimento immobiliare - Ricomprensione - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 723 del 14/01/2013

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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 723 del 14/01/2013
In riferimento alle cooperative edilizie aventi per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, in presenza di una clausola compromissoria che preveda il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto associativo, va riconosciuta la competenza del collegio arbitrale anche in presenza di una controversia sorta in relazione al pagamento del prezzo per il trasferimento di un immobile cooperativo, in quanto, pur attinendo essa ad un rapporto di scambio, come tale ben distinto da quello associativo, quest'ultimo è pur sempre indirettamente finalizzato all'acquisto della proprietà dell'immobile, acquisto che costituisce l'effetto di una fattispecie complessa e progressiva, comprendente, oltre all'assunzione da parte della società dell'obbligo di prestare il proprio consenso all'atto di trasferimento, anche l'effettuazione della prenotazione, la quale accerta la realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione, individuandone l'oggetto ed il corrispettivo, in modo da rendere dovuto il successivo atto traslativo.