lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
Art. 829, nuovo testo, cod. proc. civ. - Applicazione - Data di stipulazione della clausola arbitrale - Irrilevanza. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
L'art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell'art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 21524 del 2011:
"Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Perugia, decidendo sull'impugnazione del lodo arbitrale del 10/7/2007 intercorso tra le parti, proposta dall'attuale ricorrente, rigettava l'eccezione di nullità della procura ad litem apposta all'atto di citazione del giudizio arbitrale dell'Azienda Speciale Farmacie Municipali, per illeggibilità della sottoscrizione del legale rappresentante e omessa indicazione della carica del conferente la procura medesima e dichiarava l'inammissibilità dell'altro motivo di nullità relativo alla violazione degli artt. 1375 e 1338 cod. civ.;
Considerato che a sostegno della decisione la Corte aveva rilevato che la dedotta nullità della procura aveva carattere relativo e poteva essere sanata, come era accaduto, alla prima difesa utile, aggiungendo che, comunque, la firma era leggibile e la carica del conferente era agevolmente ricavabile dall'intestazione dell'atto;
che alla controversia si applicava l'art. 829 cod. proc civ., novellato con la conseguenza che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito era ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge;
che, infine, il lodo non era censurabile per contrarietà all'ordine pubblico;
Considerato, altresì, che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la società a responsabilità limitata C.A.M. affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo motivo ha riproposto la censura relativa alla nullità della procura ad litem, ritenendo che l'omessa indicazione nel contesto della procura dell'organo titolare del potere rappresentativo e del nome della persona fisica, la cui sottoscrizione sia illeggibile, determinano la nullità assoluta della procura medesima;
nel secondo ha dedotto l'inapplicabilità della novella processuale essendo la clausola compromissoria stata stipulata anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006;
Considerato, infine che è stato proposto controricorso;
Ritenuto di dover disattendere, preliminarmente le due censure d'inammissibilità del ricorso prospettato dalla parte contro ricorrente, la prima, perché al ricorso non si applica l'art. 327, comma 1, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009 (con termine per impugnare ridotto a sei mesi) dal momento che la disposizione trova applicazione soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; la seconda, perché la procura ad litem contenuta nel ricorso pur in assenza della specifica menzione del giudizio di legittimità risulta valida alla luce del seguente orientamento: "La procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi "speciale" ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83 cod. proc. civ., comma 3), anche se il timbro prestampato nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione" (Cass. 2340 del 2006);
ritenuto, altresì, che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., essendo costante l'orientamento di legittimità alla luce del quale i richiamati difetti della procura ad litem possono integrare, ove esistenti, esclusivamente una nullità relativa, nella specie tempestivamente sanata alla prima difesa utile (Cass. S.U. 4810 del 2005; 14449 del 2006); che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria;
Ritenuto, in conclusione, che ove il Collegio condivida i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto";
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla presente relazione.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in favore della parte contro ricorrente in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 829