Arbitrato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13701 del 25/06/2005
Arbitrato libero o irrituale - Natura privata - Contratto di mandato - Configurabilità - Conseguenze - Arbitri - Ricusazione - Ammissibilità - Esclusione - Inadempimento - Configurabilità.
All'arbitrato libero o irrituale, anche anteriormente alla novella del 1994, va riconosciuta natura privata, trattandosi di mandato con il quale le parti affidano ad uno o più terzi la soluzione di controversie mediante lo strumento negoziale, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà, impegnandosi a considerare vincolante la decisione degli "arbitri" quale, appunto, espressione di tale volontà. Ne consegue che, in difetto di connotato pubblicistico, non sussiste in tal caso un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, e non trova conseguentemente applicazione l'istituto della ricusazione (dall'art. 815, primo comma, cod. civ. previsto solamente per l'arbitrato rituale ed esclusivamente nei confronti dell'arbitro non nominato dal ricusante), configurandosi viceversa una questione di esatto adempimento del mandato da parte degli arbitri, che della relativa non imparziale esecuzione rispondono nei confronti della parte danneggiata.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13701 del 25/06/2005