Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Estensione anche alla ratifica della nomina di arbitro illegittimamente designato - Fattispecie.
La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la nomina degli arbitri (in virtù sia della natura negoziale dell'atto, ricollegantesi al compromesso per il quale detta forma è prescritta, sia della necessità che l'atto stesso sia notificato) è richiesta anche per la ratifica della nomina stessa (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che la nomina del difensore, deliberata da un Comune, potesse essere ritenuta come atto di ratifica della nomina di un arbitro illegittimamente designato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9453 del 26/09/1997