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arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014

Lodo definitivo in contrasto con lodo non definitivo - Vizio di contrarietà ad altro lodo o sentenza - Insussistenza - Nullità per essere la pronuncia esorbitante la convenzione di arbitrato - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014

In materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all'art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, ("ratione temporis" applicabile), si riferisce all'ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con scrittura in data 24 marzo 1995 il Comune di Bardonecchia, concessionario da parte della Regione Piemonte di un complesso edilizio denominato "Ex Colonia Medail", in stato di degrado, ne subconcedeva il godimento per la durata di cinquanta anni alla YMCA, Federazione Italiana della Associazioni Cristiane dei Giovani, la quale si impegnava a riattarne le strutture rendendole idonee ad uso alberghiero, a gestire tale attività e a realizzare determinate opere accessoria. L'accordo comprendeva anche il rilascio di garanzie da parte del Comune per i finanziamenti che la YMCA avrebbe richiesto ed altre agevolazioni, nonché, all'art. 21, una clausola compromissoria, con la quale "ogni divergenza sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione" della scrittura era demandata "al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri". 1.1 - In data 28 febbraio 2001 il Comune dava corso al giudizio arbitrale, manifestando l'intenzione di chiedere la risoluzione del contratto in virtù di clausola risolutiva espressa ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c., per essersi la YMCA resa inadempiente all'obbligo di dare inizio all'attività alberghiera, di ultimare i lavori di ristrutturazione e di fornire una polizza fideiussoria pari a L. quattro miliardi.
1.2 - Instauratosi il giudizio arbitrale, ed avendo la convenuta contestato la fondatezza delle richieste del Comune, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'ente alla restituzione del controvalore delle ristrutturazioni già eseguite e il risarcimento dei danni per la mancata conclusione di vantaggiosi contratti di affitto con il Club Mediterranee o con la Gestitur, con lodo parziale veniva dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto. 1.3 - All'esito della prosecuzione del giudizio veniva emesso lodo definitivo, sottoscritto in data 2 maggio 2002, con il quale, esclusa l'applicazione della clausola risolutiva espressa, veniva accolta la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., con particolare riferimento alla mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione da parte della IMCA, facendosi decorrere il relativo ritardo dal febbraio del 1998. Ulteriore grave inadempimento veniva individuato nella mancata prestazione della cauzione di quattro miliardi di lire, non legata da alcun vincolo - contrariamente a quanto dedotto dalla YMCA - rispetto all'inottemperanza del Comune nel fornire alla controparte, a sua volta, garanzie finalizzate all'ottenimento di finanziamenti del Credito Sportivo.
La federazione Ymca veniva quindi condannata, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della complessiva somma di 4.698.311,71 Euro, mentre il credito dalla stessa maturato per le opere edilizie eseguite veniva quantificato in Euro 4.486.941,54. 1.4 - Avverso tale lodo veniva proposta impugnazione davanti alla Corte di appello di Torino, deducendosene la nullità per violazione del principio del contraddittorio, mancanza della motivazione, contraddittorietà con il lodo parziale, divenuto definitivo, contraddittorietà di disposizioni in materia di risarcimento dei danni.
Si costituiva il Comune di Bardonecchia, proponendo appello incidentale condizionato all'annullamento del lodo. 1.5 - Con sentenza n. 1881 depositata in data 16 novembre 2004 la Corte adita, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava la nullità del lodo limitatamente alla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dal Comune all'Ymca, nonché alla condanna di quest'ultima per il danno all'immagine lamentato dall'ente territoriale, e, rigettato ogni altro motivo di impugnazione, disponeva in via rescissoria che gli interessi in questione decorressero dalla data di notifica della domanda di arbitrato, respingendo - con espunzione della relativa voce di danno - la pretesa del Comune relativa al risarcimento del danno all'immagine. La corte d'appello, affermata preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione sulla base della natura rituale del lodo, osservava che non si era verificata, nel corso del giudizio arbitrale, alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Quanto al primo dei profili dedotti dall'YMCA, veniva rilevato che la concessione di termine per formulare le istanze istruttorie, di un altro per replicare ed, infine, di un ulteriore termine era avvenuta nei confronti di entrambe le parti, ne' poteva ritenersi che le diverse modalità di usufruire di tali termini potessero determinare una violazione del principio del contraddittorio.
Analoghe conclusioni venivano raggiunte in relazione alla denunciata coincidenza fra la precisazione delle conclusioni e il deposito delle memorie conclusionali, in quanto, non essendo state richiamate le cadenze del procedimento ordinario, la concessione di un ulteriore termine per depositare memorie di replica aveva in concreto assicurato il rispetto del diritto di difesa.
Del pari la prospettazione di una nullità derivante dalla specificazione, da parte del Comune di Bardonecchia, dei parametri dei quali avvalersi per liquidare le voci di danno in precedenza richieste in via generica non veniva condivisa dalla Corte territoriale, la quale osservava che si trattava della enumerazione di poste già evidenziate nella consulenza tecnica d'ufficio, ovvero prospettate in precedenza dallo stesso Comune con memorie a ciascuna delle quali era stata offerta la possibilità di replicare. Esclusa la deducibilità, stante la prevista non impugnabilità del lodo, di critiche che si risolvevano nella proposizione di motivi inerenti a violazione di legge, si escludeva, sulla base di un esame analitico dei vari profili di censura, che sussistessero i denunciati vizi di contraddittorietà con il lodo parziale e i denunciati vizi di motivazione del lodo, con eccezione, come già evidenziato, degli aspetti inerenti alla decorrenza degli interessi e del risarcimento per danni all'immagine.
Valutato l'esito finale del giudizio, venivano interamente compensate le spese processuali.
1.6 - Per la cassazione di tale decisione l'YMCA propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui il Comune resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., n. 9, per aver erroneamente la corte territoriale rigettato la censura avverso il lodo con la quale si era dedotto che il nuovo termine concesso dagli arbitri per replicare, ancorché rivolto a entrambe le parti, avrebbe in realtà favorito il solo Comune di Bardonecchia, e sarebbe stato quindi lesivo, con riferimento alla posizione di Ymca, del principio del contraddittorio.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, la vicenda si è dispiegata attraverso le seguenti sequenze temporali: entro il termine stabilito per il deposito di memorie istruttorie e produzioni documentali, il Comune depositava memoria. Entrambe le parti producevano documenti. Entro il termine del 22 ottobre 2001, fissato per le repliche, il Comune con una memoria insisteva nelle istanze istruttorie già articolate, Ymca depositava una memoria di replica. Il Collegio arbitrale, "considerata l'opportunità per ragioni di regolarità del contraddittorio, di consentire al Comune di Bardonecchia di replicare alla memoria istruttoria di replica di replica della Ymca", concedeva un ulteriore termine, di cui si avvaleva soltanto l'ente territoriale, depositando nuova memoria. In tal modo - sostiene la ricorrente - si sarebbe attribuito un vantaggio al Comune, unico beneficiario, in sostanza, della concessione dell'ultimo termine; per contro l'Ymca non avrebbe avuto pari opportunità di controreplica, posto che l'altra parte non aveva presentato memoria istruttoria di replica.
2.2 - Il motivo è infondato.
Vale bene premettere che non risultando che nella procedura arbitrale in esame le parti abbiano previsto l'applicazione delle forme del giudizio ordinario, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201).
Vale bene richiamare, del resto, con riferimento al giudizio ordinario, le tendenze evolutive manifestatesi negli ultimi tempi nella giurisprudenza di questa Corte in merito alle conseguenze della violazione di specifiche disposizioni di natura processuale. Si ritiene, in proposito, che l'art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non sia inteso a tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma presidi e tuteli, per converso, un diritto all'eliminazione di eventuali "vulnera" subiti in concreto dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Ne consegue che la nullità della sentenza e del procedimento debbono essere dichiarate solo ove, nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30652;
Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 27 luglio 2007, n. 16630). Nell'ambito dell'arbitrato, poi, e con riferimento alla disciplina anteriore alla modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, assume pregnante rilevanza il rapporto fra la libertà delle forme che ispira, di regola, tale procedimento (soprattutto quando non si sia stabilito di assoggettarlo alle regole del giudizio ordinario) e l'esigenza di salvaguardare, nel corso del suo svolgimento, l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio. In tale prospettiva, questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. la citata Cass. n. 2201/2007, in motiv.).
Ove si consideri che il provvedimento arbitrale censurato prevedeva la possibilità di replicare ulteriormente, sembra doversi ravvisare nella concessione di un nuovo termine a entrambe le parti, ancorché in realtà utilizzato da una sola di esse, una dilatazione e non una compressione del contraddittorio, attraverso un'espansione della facoltà di produrre nuove memorie difensive.
Il contenuto della doglianza viene tuttavia precisato con la denuncia dell'alterazione dell'equilibrio fra le parti, in quanto il Comune si sarebbe trovato in vantaggio rispetto all'Ymca, "che non ha avuto modo di replicare nella stessa posizione, dato che il Comune di Bardonecchia non aveva svolto memoria istruttoria di replica". Tale aspetto, ad avviso del Collegio, non è in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 816, comma 4, cui fa riferimento l'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9, in primo luogo perché, non deducendo una violazione di natura formale (et pour cause, in quanto il termine venne concesso, come già evidenziato, ad entrambe le parti), la ricorrente finisce col denunciare una lesione del tutto astratta, per essersi offerta - si afferma - una possibilità alla controparte di replicare, senza tuttavia specificare quale concreto pregiudizio tale provvedimento degli arbitri abbia arrecato alle proprie ragioni difensive.
Deve inoltre richiamarsi il condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui va escluso che comporti una violazione del contraddittorio - nell'ambito della disciplina dell'arbitrato applicabile "ratione temporis" al caso in esame - il compimento, ad opera di una delle parti, di una determinata attività processuale in sede di memoria illustrativa, là dove tale attività sia stata espletata, comunque, prima dell'udienza di discussione e sia stato, del resto, consentito alla parte avversa di averne conoscenza e di svolgere al riguardo opportune difese (Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., 7 marzo 2007, n. 5274). Non risulta, per altro, che la difesa della Ymca abbia chiesto un ulteriore termine o che, avendolo chiesto, esso sia stato rifiutato (circostanza ritenuta rilevante, in un caso analogo, da Cass., 6 ottobre 2008, n. 24633), ne' che successivamente le sia stato inibito di svolgere le proprie difese e le proprie istanze in merito alle questioni trattate nella più volte ricordata memoria di replica.
2.3 - A non diverse conclusioni deve pervenirsi in merito al secondo mezzo, con il quale, denunciandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., n. 9, si prospetta una lesione del principio del contraddittorio in relazione alla concessione, da parte del collegio arbitrale, di un termine unico per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali. Valgano in proposito le superiori considerazioni circa la sterilità della denuncia, dovendosi per altro rilevare che l'attribuzione alla controparte dell'irrituale inserimento nella memoria conclusiva (per altro effettuato - pag. 14 del ricorso in maniera perplessa: "anche ad ammettere che l'indicazione dei danni subiti possa non integrare una domanda nuova, ma una specificazione dell'originaria domanda di risarcimento") di una domanda nuova è stata in maniera del tutto congrua - con il riferimento alla riconducibilità della enunciazione, in detta memoria, di una voce di danno, già considerata dal Consulente tecnico d'ufficio, all'originale "petitum" - esclusa dalla corte territoriale.
Rimane, quindi, la denuncia della concentrazione in un unico momento processuale, della precisazione delle conclusioni e della loro illustrazione: tale modalità di svolgimento del procedimento arbitrale, in quanto stabilita, negli stessi termini, per entrambe le parti, di certo non viola il principio del contraddittorio, tanto più che nella specie gli arbitri avevano fissato, sempre per tutti i difensori, un ulteriore termine per il deposito delle memorie di replica, così consentendo a ciascuna parte di proporre tutte le eccezioni e le difese del caso. Vale bene richiamare, per completezza di esposizione, l'orientamento di questa Corte secondo cui la mancata fissazione di un'udienza per la precisazione delle conclusioni non costituisce, di per sè, causa di nullità (Cass., 10 gennaio 2003, n. 142; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22618).
2.4 - Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., n. 8, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver gli arbitri erroneamente escluso, fornendo al riguardo una spiegazione incongrua, il denunciato contrasto tra il lodo definitivo ed il lodo parziale. In particolare, avendo il lodo parziale stabilito che "l'equivalente pecuniario della prestazione eseguita dall'YMCA non coincide tout court con i costi da essa sostenuti, occorrendo verificare la pertinenza e la congruità dei lavori eseguiti sia in sè e per sè che rispetto all'entità dei costi, nonché la conformità alle regole dell'arte di detti lavori", dalla motivazione della Corte di appello non emergerebbe la valutazione del rapporto fra costo medio e costi effettivamente sostenuti. 2.5 - Il motivo è infondato sotto entrambi i profili prospettati. Deve in primo luogo rilevarsi l'assoluta inadeguatezza del richiamo al vizio previsto dall'art. 829 c.p.c., n. 8, che, nel prevedere la contraddittorietà del lodo ad altro precedente non più impugnabile, non si riferisce, come ritenuto quasi unanimemente in dottrina, a decisioni arbitrali emesse, come nel caso in esame, nell'ambito dello stesso procedimento.
Invero, la presenza, nel testo normativo introdotto dalla riforma del 1994, applicabile "ratione temporis", alla fattispecie in esame, della prescrizione della deducibilità del vizio di contrarietà a precedente lodo non più impugnabile a condizione che la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale - non potendosi tener conto della modifica successivamente introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che tale onere ha abolito - non si concilia con la difficoltà di prevedere che il lodo definitivo, al quale gli arbitri sono tenuti ad adeguarsi, conterrà disposizioni contraddittorie. Autorevole dottrina, per altro, ha posto in evidenza come il profilo della contraddittorietà di disposizioni previsto dall'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 non possa essere considerato, in quanto finirebbe con lo svilire l'autonomia del lodo non definitivo, non impugnato, conducendo alla caducazione non della sola pronuncia definitiva, ma di entrambe le decisioni arbitrali. Appare quindi condivisibile la tesi secondo cui l'ipotesi in esame debba essere ricondotta, sempre nell'ambito della previsione dell'art. 829 c.p.c., citato n. 4, sotto il diverso profilo del vizio consistente in una pronuncia al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.
2.5 - Tanto premesso, e rilevato che tanto il motivo di impugnazione del lodo, quanto il ricorso in esame, a prescindere
dall'individuazione dell'ipotesi normativa richiamata, sono dotati di adeguata specificità in quanto indicano in maniera chiara quale sia, nella sostanza, la norma violata e il principio di diritto leso (cfr. Cass. 20 febbraio 1984, n. 3383; Cass., 15 settembre 2000, n. 12165), deve rilevarsi che la doglianza, anche sotto il profilo motivazionale, è del tutto infondata.
La corte territoriale, infatti, dopo aver riportato la statuizione, sopra trascritta, relativa al criterio da seguire per la determinazione dell'indennizzo in favore dell'Ymca, ha correttamente rilevato che il lodo definitivo, adottando il criterio dei costi medi, si è adeguato alla statuizione che dettava la non necessaria coincidenza tra equivalente pecuniario da rimborsare e costi effettivamente sostenuti, essendo del tutto evidente che la verifica della congruità di questi ultimi, imposta dal primo luogo, era implicitamente eseguita, con esito negativo, nel momento in cui gli stessi risultavano superiori al costo medio di costruzione. Risulta, quindi, effettuata una corretta interpretazione, con motivazione congrua, del lodo non definitivo, essendosi poi ritenuto, con argomentazioni del tutto adeguate sul piano logico-giuridico (compresa l'insindacabilità delle eventuali correlate violazioni di legge, non proposte quali motivi di nullità, ne' proponibili stante la pattuita non impugnabilità del lodo) che il criterio adottato nel lodo definitivo non esorbitasse dai vincoli determinati nella precedente pronuncia non impugnata.
2.6 - Con il quarto motivo, deducendosi omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si sostiene che la Corte, nel verificare la fondatezza della questione relativa alla dedotta nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione in merito all'inadempimento della stessa Ymca nel rilascio di una polizza fideiussoria in favore del Comune di Bardonecchia, non avrebbe "colto l'esatta portata della motivazione del lodo", finendo "col sostituire la propria motivazione a quella della pronuncia degli arbitri". In particolare, la corte di appello, sostenendo l'insussistenza di qualsiasi contraddizione "per essersi ritenuto giustificato per il primo (cioè l'andamento dei lavori) il ritardo accumulato al febbraio 1998 e non giustificato invece il secondo nel rilascio della cauzione", avrebbe attribuito al lodo, contrariamente al suo contenuto, l'affermazione del carattere non giustificato, sin dall'inizio, nel rilascio della polizza. 2.7 - La censura presenta vari profili di inammissibilità. In primo luogo deve constatarsi che viene in sostanza dedotto un vizio di motivazione in relazione alla dedotta nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione, laddove, in base a un orientamento del tutto consolidato, la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., 22 marzo 2007, n. 6986; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3768;
Cass., 20 gennaio 2006, n. 1183; Cass., 26 marzo 2004, n. 6069). Infatti la federazione ricorrente, imputando alla corte territoriale di "non aver colto l'esatta portata della motivazione del lodo", implicitamente sostiene la presenza, nella decisione arbitrale, di una motivazione, che - ferma la non deducibilità tanto di violazioni di regole di diritto quanto di una contraddittorietà che non assuma le caratteristiche sopra indicate - viene ritenuta pienamente comprensibile.
Il motivo, quand'anche l'errore attribuito alla corte territoriale fosse verificato, sarebbe, quindi, privo di decisività, in quanto attinente a vizio del lodo, per come dedotto, non riconducibile nell'ipotesi prevista dall'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5. Deve per altro rilevarsi che a sostegno della tesi sostenuta viene riportata - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - soltanto una parte della motivazione degli arbitri, così non consentendosi a questa Corte di apprezzare la sussistenza e la portata del vizio lamentato, fermo restando che il controllo da parte di questa Corte, ove fatto valere vizio motivazionale della sentenza che ha deciso l'impugnativa di lodo, non può portare alla rivalutazione dei fatti nemmeno in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri, ne' può riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione sulla correttezza e congruità della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri, ma concerne solo la conformità a logica della motivazione con cui il giudice dell'impugnazione ha considerato congruamente motivata quella valutazione (Cass. la citata n. 6986 del 2007).
3 - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014

Riferimenti normativi:
Cod_Proc_Civ_art_829