arbitrato - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Società di persone - Clausola difforme preesistente - Inefficacia - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Proc_Civ_art_808
Cod_Civ_art_1419