Arbitrato - in genere - Controversia deferita a collegio arbitrale ex art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Declinatoria di giurisdizione degli arbitri - Riproposizione della causa dinanzi al giudice amministrativo - Conflitto negativo di giurisdizione - Ammissibilità - Mancata impugnazione del lodo ad opera delle parti - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione - In genere.
E' ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di un lodo arbitrale di declinatoria della giurisdizione, fondata sulla ritenuta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, del d.lgs n. 104 del 2010, senza che rilevi l'omessa riproposizione della questione di giurisdizione mediante l'impugnazione del lodo ad opera delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1251 del 17/01/2019