Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Cass. n. 28011/2019
Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28011 del 31/10/2019 (Rv. 655642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_829