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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - termini - Cass. n. 32028/2019

Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Ammissibilità - Artt. 170 e 285 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32028 del 09/12/2019 (Rv. 656127 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Civ_art_0828

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2019